Bonus elettrodomestici 2022: che cos’è e come richiederlo
Quareco2022-04-06T11:09:29+02:00È stato confermato anche per il 2022 il bonus elettrodomestici, un’agevolazione che offre la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, come cucine, forni, lavastoviglie e frigoriferi.
Per ottenere lo sgravio fiscale gli elettrodomestici devono essere nuovi e di classe energetica A+ o superiore (A per i forni). Per gli acquisti effettuati nel 2020 è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019.
Quando si può ottenere il bonus elettrodomestici?
Per beneficiare dell’agevolazione del bonus mobili ed elettrodomestici è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, ad ogni modo i lavori possono essere stati effettuati anche nel 2019.
La detrazione è valida anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile ristrutturato. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio guardiole, appartamento del portiere o lavatoi) i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus elettrodomestici non è concesso, invece, se si acquistano beni per arredare il proprio immobile.
ATTENZIONE
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quali sono gli Interventi edilizi necessari per ottenere il bonus elettrodomestici?
Per la detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
- I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus.
- Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Esempi di lavori su appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus
Manutenzione straordinaria
- Installazione di ascensori e scale di sicurezza
- Realizzazione dei servizi igienici
- Sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- Rifacimento di scale e rampe
- Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- Costruzione di scale interne
- Sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare Ristrutturazione edilizia
- Modifica della facciata
- Realizzazione di una mansarda o di un balcone
- Trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- Apertura di nuove porte e finestre
- Costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti Restauro e risanamento conservativo
- Adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- Ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Manutenzione ordinaria
- Tinteggiatura di pareti e soffitti
- Sostituzione di pavimenti
- Sostituzione di infissi esterni
- Rifacimento di intonaci
- Sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- Riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- Riparazione delle grondaie
- Riparazione delle mura di cinta
Il limite massimo per la detrazione Irpef è il 50%
La detrazione spetta per l’acquisto di:
Per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
Di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
L’importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Allo stesso modo, per gli acquisti del 2022, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2022, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.
Il limite dei 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Chi può richiedere il bonus elettrodomestici?
Le agevolazioni fiscali del bonus mobili ed elettrodomestici sono accessibili a tutti i contribuenti, residenti in Italia o all’estero, purché rientrino nell’imposta fiscale sul reddito per le persone fisiche.
La detrazione Irpef al 50%, con la detrazione fino a 16 mila euro, è disponibile per i seguenti soggetti:
- proprietari degli immobili
- titolari di contratti per la nuda proprietà
- affittuari
- usufruttuari
- titolari di contratti per il comodato d’uso dell’immobile
- soci di cooperative
- società semplici
- imprese familiari e imprenditori individuali (immobili non per uso strumentale)
- coniugi del proprietario
- parenti fino al 3° grado con il proprietario se conviventi
- affini fino al 2° grado con il proprietario se conviventi
Pagamento con bonifico
Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche on-line), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Pagamento con carte di credito o carte di debito
La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
I documenti da conservare:
- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
Iva agevolata 10 % previsto dal regime stabilito
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro:
- a) 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa
- b) 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
FAQ
Gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia, non esistono motivi ostativi ai fini della fruizione della detrazione.
Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. E’ necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7del 31 marzo 2016).
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
Ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al
31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella
consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Per gli
acquisti effettuati nel 2020, tuttavia, spetta solo in riferimento a interventi di recupero del
patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Allo stesso modo, per quelli
effettuati nel 2021 occorre aver realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio
iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di
più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità
abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi
elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli
interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.